Art. 5.

      1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.